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Aggiornato il 4 Maggio 2023
Nel dare una definizione del bilancio di esercizio occorre fare riferimento a quello disciplinato dal decreto legislativo del 9 aprile 1991 meglio conosciuto con la denominazione semplificata “Decreto 127” che ha recepito le direttive comunitarie meglio note come la IV direttiva del 25 luglio 1978 e relativa al bilancio di esercizio.
Le norme del Codice Civile riguardano solo il bilancio redatto dalle società di capitali, quindi SpA, Srl, Sapa, società cooperative, mutue assicuratrici, consorzi e società consortili.
La normativa del bilancio di esercizio è contenuta negli articoli 2423 e seguenti del Codice civile: il bilancio deve essere redatto dagli amministratori con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
codice civileArt. 2423 – Redazione del bilancio
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.
L’obbligo di utilizzare uno schema rigido e vincolante al momento è previsto solo per le società di capitali e assimilate.
Per le imprese individuali e le societa’ di persone la normativa di riferimento è l’articolo 2214 c.c. (libri obbligatori e scritture contabili) e l’articolo 2217 (redazione dell’inventario) in cui si dispone che nelle valutazioni di bilancio gli imprenditori devono attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.
Principi di redazione del bilancio art. 2423 e art. 2423-bis
Le disposizioni del Codice Civile relative alla redazione del bilancio di esercizio devono essere interpretate in base alla clausola generale del cosidetto “quadro fedele” (fair and true view of the state of the company) previsto dalla IV Direttiva CEE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991.
L’articolo 2423 del Codice civile individua i postulati del bilancio nel fatto che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale della società e il risultato economico dell’esercizio.
Postulato della chiarezza
Il postulato della chiarezza si deve intendere nel senso che gli amministratori, nella redazione del bilancio, devono:
-rispettare gli schemi formali di bilancio stabiliti dalla legislazione civilistica;
-non raggruppare le singole voci se non nei termini previsti dagli schemi di bilancio,
-non effettuare compensi di partite (ad esempio se l’impresa opera con più di un istituto di credito, la situazione della società nei confronti delle banche non può essere rappresentata da un unico saldo – attivo o passivo – ma necessariamente nel bilancio dovranno essere distintamente indicati i saldi attivi e i saldi passivi bancari).
Postulato della rappresentazione veritiera e corretta
L’espressione indicata nell’articolo 2423 del Codice civile – rappresentazione veritiera e corretta – è la fedele traduzione dell’espressione “true and fair view” cui fa riferimento la IV Direttiva CEE ed obbliga gli amministratori ad effettuare correttamente le stime e le valutazioni di bilancio allo scopo che il risultato conseguito possa essere rappresentato in maniera corretta. Secondo la Relazione ministeriale di accompagnamento al decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 che ha recepito la IV Direttiva CEE “l’uso dell’aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio – né promettere ai lettori di esso – una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato.”
Principio di neutralità
Tra i postulati del bilancio di esercizio il principio di neutralità trova la sua collocazione nel Documento n. 11 dei principi contabili (versione O.I.C. maggio 2005) secondo cui “il bilancio di esercizio deve essere preparato per una moltitudine di destinatari e deve fondarsi pertanto su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi.”
L’articolo 2423 bis del codice civile dispone:
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi
-la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato
-si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio
-si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento
-si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo
-gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente
-i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro.
Prudenza
Gli utili attesi, ma non ancora realizzati non devono essere iscritti nel bilancio pertanto si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, dunque utili derivanti da operazioni concluse.
Continuazione dell’attività di impresa
La valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività dell’impresa e pertanto i criteri di valutazione sono differenti da quelli utilizzati per la redazione di altri tipi di bilancio, quali ad esempio il bilancio di liquidazione, il bilancio di cessione di azienda ecc.
Principio della competenza
Gli amministratori devono tener conto esclusivamente dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento (principio della competenza economica)
Principio della considerazione dei rischi e delle perdite
L’articolo 2423 bis stabisce al punto 4) che gli amministratori devono tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura della gestione. Questa disposizione rafforza il principio della prudenza.
Principio della continuità dei criteri di valutazione
Il punto 6) dell’articolo 2423 bis stabilisce che i criteri di valutazione non devono essere modificati da un esercizio all’altro, questo al solo scopo di assicurare la neutralità del bilancio stesso. Deroghe a tale principio sono consentite solo in casi eccezionali ed inoltre gli amministratori hanno l’obbligo di comunicare tale variazione nella nota integrativa indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.