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Aggiornato il 2 Maggio 2023
l rendiconto finanziario costituisce il principale prospetto di natura contabile attraverso cui l’azienda può fornire informazioni ai destinatari esterni sulla propria situazione finanziaria. Ciò nonostante, la normativa civilistica, seguendo la IV Direttiva, non ha previsto esplicitamente questo prospetto né tra i documenti di bilancio né tra i suoi allegati. La redazione del rendiconto finanziario rappresenta, pertanto, ancora oggi un adempimento facoltativo per la generalità delle imprese.
A questa carenza, particolarmente rilevante in un paese avente un sistema giuridico “civil-law” come l’Italia, pongono parzialmente rimedio i principi contabili del CNDC-CNR (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri), dell’Assonime e quelli internazionali dello IASC (International Accounting Standard Committee).
Consideriamo come è disciplinata la redazione del rendiconto finanziario secondo le sposizioni del codice civile, dei principi contabili nazionali e internazionali.
Codice Civile
Le imprese che non applicano i principi contabili internazionali devono fare riferimento, per l’argomento in esame, ai seguenti articoli del codice civile, che operano un richiamo alla necessità di analizzare la dinamica finanziaria dell’impresa: – l’articolo 2423, laddove è prescritto che il bilancio debba rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della società; – l’articolo 2423 ter, laddove è previsto che per ogni voce dello stato patrimoniale debba essere indicato anche l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente, al fine di permettere di leggere ed apprezzare le variazioni intervenute; – l’articolo 2427 che, elencando le componenti che devono costituire la Nota Integrativa, prescrive al punto 2) di indicare i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una voce all’altra, le alienazioni avvenute nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuate nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio;- il punto 4) dell’articolo 2427, che prescrive di indicate nella Nota Integrativa le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni. Si tratta di disposizioni sfilacciate, il cui complesso è ben lungi dall’imporre la redazione di un vero e proprio Rendiconto finanziario strutturato. La legge, dunque, non prevede espressamente l’obbligo di redigere tale documento. La redazione del rendiconto finanziario rappresenta pertanto ancora oggi un adempimento facoltativo per la generalità delle imprese. Tra i motivi che possono spiegare questa scelta da parte del legislatore, ha sicuramente una rilevanza particolare la ridotta dimensione della maggior parte delle nostre imprese, che non agevola la diffusione di una cultura e di un approccio manageriale alla gestione. Oltre a ciò, il timore di appesantire ulteriormente il già gravoso carico amministrativo-contabile-fiscale delle aziende, ha probabilmente sconsigliato l’adozione obbligatoria del Rendiconto finanziario.
Principi contabili nazionali
Il principio contabile n. 12, emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri, prescrive, ad integrazione dell’informazione del bilancio fornita con lo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, la redazione di un ulteriore prospetto contabile, il rendiconto finanziario. Il principio contabile si rifà al codice civile stabilendo che il rendiconto finanziario deve essere incluso nella nota integrativa. Tale prospetto rappresenta un documento di sintesi che spiega le variazioni intervenute nella situazione patrimoniale-finanziaria dell’impresa avvenute nell’esercizio, con le variazioni delle risorse finanziarie. Il principio contabile n. 12 considera il rendiconto finanziario un documento obbligatorio, tuttavia afferma che sebbene la sua mancata presentazione non venga considerata come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, tale mancanza è limitata alle aziende di minori dimensioni che sono meno dotate dal punto di vista amministrativo e la presentazione può essere quindi considerata obbligatoria per tuttele società di grandi dimensioni. Tuttavia il rendiconto finanziario è uno strumento sempre più diffuso anche tra le imprese di minore dimensione, anche perché è ritenuto utile per valutare l’andamento finanziario di un’impresa, in quanto fornisce informazioni che gli altri prospetti di bilancio presi singolarmente non danno. In definitiva, al fine della corretta redazione del rendiconto finanziario sono necessari:
– gli stati patrimoniali di due esercizi successivi (n e n-1);
– il conto economico dell’esercizio n;
– le informazioni sulla natura finanziaria o meno, delle variazioni patrimoniali ed economiche.
Principi contabili internazionali
Anche i principi contabili internazionali prescrivono la redazione del rendiconto finanziario, il quale deve essere presentato da tutte le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Tale documento è a tutti gli effetti un elemento del bilancio. Lo IAS n. 1 entrato in vigore nel 2005, ovvero il principio contabile internazionale che fissa quali sono i documenti che compongono il bilancio d’esercizio, dispone, infatti, che il rendiconto finanziario è parte integrante del bilancio stesso per ciascun esercizio per il quale il bilancio è presentato. Tale documento è dunque obbligatorio. Lo IAS n. 7 “Rendiconto finanziario”, entrato in vigore nel 1994, fissa le caratteristiche di tale documento e la sua struttura. Esso richiede la presentazione di un rendiconto finanziario redatto in base ai flussi delle disponibilità liquide. Il principio contabile, infatti, individua nei flussi finanziari, ovvero le entrate e le uscite di disponibilità liquide e mezzi equivalenti, l’aggregato finanziario oggetto del rendiconto. Le disponibilità liquide comprendono sia la cassa che i depositi a vista; le disponibilità liquide equivalenti rappresentano invece investimenti finanziari a breve termine ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in un ammontare certo di cassa.
Finalità
La prassi nazionale e internazionale ha sempre adottato il Rendiconto finanziario per completare l’informativa quantitativo monetaria del bilancio. A supporto dell’esposizione di informazioni complementari si esprime la quarta direttiva comunitaria con il connesso decreto applicativo n. 127 del 1991, nonché l’art. 2423 del codice civile che afferma che: “se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo”. Il rendiconto finanziario ha lo scopo di riassumere le relazioni esistenti tra fonti di finanziamento e investimenti effettuati evidenziando: – le variazioni delle risorse finanziarie determinate dall’attività produttiva di reddito; – le variazioni delle risorse finanziarie relative all’attività di finanziamento; – le variazioni delle risorse finanziarie relative all’attività di investimento dell’impresa; – le variazioni della situazione patrimoniale-finanziaria nel suo complesso. La questione di fondo è che le dinamiche delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio non sono adeguatamente rappresentate nello Stato Patrimoniale, anche perché le sue finalità sono diverse. Esso si propone, infatti, di esprimere lo stato del capitale ad una data definita, mediante un’esposizione analitica degli elementi che costituiscono condizioni di utilità e impieghi finanziari disponibili per l’esercizio successivo. Anche il Conto Economico mette in luce la dinamica reddituale dell’impresa cioè le variazioni espresse dai costi e ricavi che hanno modificato il Patrimonio netto dell’impresa ma non consente di tradurre in termini monetari quale impatto ha il reddito prodotto sulla liquidità. Infatti le variazioni nella consistenza delle poste dell’attivo e del passivo dello stato patrimoniale comparativo indicate nella nota integrativa hanno carattere statico facendo riferimento alla consistenza degli elementi patrimoniali ad un certo istante e non permettono di comprendere la dinamica delle operazioni effettuate dall’impresa nell’esercizio, cioè le variazioni avvenute nelle risorse finanziarie e i fattori che le hanno determinate.