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Aggiornato il 1 Maggio 2023
La nota integrativa rappresenta la terza parte del bilancio di esercizio. Essa permette di migliorare la capacità informativa del bilancio, ma, soprattutto, concorre a conseguire l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.
L’articolo 2423 del Codice civile dispone che
Dunque il bilancio di esercizio deve essere composto da
–due prospetti numerici-tabellari, costituiti dallo stato patrimoniale e dal conto economico;
–un prospetto numerico-descrittivo, la nota integrativa.
Infatti, come giustamente viene segnalato nel principio contabile n. 12 “la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico non dipende soltanto dalla determnazione degli ammontari (valori) esposti nei conti di sintesi secondo le norme di legge ed i corretti principi contabili; dipende altresì da un’adeguata informativa avente funzione esplicativa ed integrativa dei suddetti valori.”
Le fonti della nota integrativa
Le fonti della nota integrativa, che dunque è un documento sostanziale del bilancio di esercizio, sono elencati
1) specificatamente dall’articolo 2427 del Codice civile;
2) da altre disposizioni del Codice Civile.
In sostanza si tratta di un numero consistente di informazioni che hanno il solo scopo di dettagliare analiticamente i valori numerici indicati nello stato patrimoniale e nel conto economico, con la nota integrativa il bilancio d’esercizio acquisisce sicuramente un maggior livello qualitativo.
Le altre disposizioni in materia di nota integrativa sono contenute nei seguenti articoli del Codice Civile:
art. 2497 bis Pubblicità, comma 4
art. 2447-decies, Finanziamenti destinato ad uno specifico affare, comma 8
art. 2447- septies Bilancio, commi 3 e 4
art. 2427-bis
art. 2426 Criteri di valutazione, comma 1 numeri 2), 3), 4), 6) e 10)
art. 2424 Contenuto dello stato patrimoniale, comma 2
art. 2423-ter Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, commi 2 e 5
art. 2423-bis Principi di redazione del bilancio, comma 2
art. 2423 redazione del bilancio, commi 3 e 4
art. 2361 partecipazioni, comma 2
Altre fonti per la predisposizione della nota integrativa sono le indicazioni dell’OIC (Organismo Italiano di Contabilità).
Contenuti della Nota integrativa
L’articolo 2427 del codice civile, denominato Contenuto della nota integrativa, elenca in numerosi punti quanto deve risultare dal documento, in sintesi la nota integrativa deve indicare:
1) criteri di valutazione;
2) movimentazione delle immobilizzazioni, dell’attivo e del passivo;
3) dettaglio voci conto economico e stato patrimoniale;
4) altri dati integrativi
Sintesi dei contenuti della nota integrativa
a) Informazioni sui criteri di valutazione e sui principi di redazione del bilancio
b) Informazioni sui contenuti e sulla classficazuone delle voci
c) Informazioni sulle variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria
d) Informazioni sulla gestione finanziaria
e) Informazioni sulle partecipazioni in altre società
f) Informazioni atte ad ampliare le conoscenze sulla situazione economica
g) Informazioni sui titoli emessi dalla società
h) Informazioni richieste dalla legge 72/1983 (Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese. Si tratta delle informazioni relative alle rivalutazioni monetarie dei beni, eseguite dalla società))
i) Informazioni richieste dal Decreto Lgs 344/2003 (riforma dell’IRES. Si tratta delle informazioni riguardanti le riserve e altri fondi similari relativamente al loro trattamento fiscale).
Criteri di valutazione
L’articolo 2427 del codice civile al punto 1 stabilisce che la nota integrativa deve indicare i criteri di valutazione effettivamente adottati:
– nella valutazione delle voci del bilancio;
– nelle rettifiche di valore (ammortamenti e svalutazioni);
– nella conversione dei valori non espressi all’origine in euro.
Come prescrive il principio contabile nazionale 12 l’indicazione dei criteri di valutazione delle voci di bilancio deve concretizzarsi in una esauriente illustrazione dei criteri stessi adottati, in poche parole senza eccessi di dettaglio ma neppure assenza della loro illustrazione, cosa che fra l’altro violerebbe il principio generale di chiarezza.
Le rettifiche da deroga sono oggetto di descrizione analitica, specialmente con riferimento ai loro effetti.
Movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni
L’articolo 2427 del codice civile al punto 2 stabilisce che la nota integrativa deve indicare i movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni negli esercizi precedenti e nell’esercizio in corso specificando per ciascuna voce:
– il costo storico o originario;
– le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni precedenti;
– le acquisizioni;
– gli spostamenti da una ad altra voce;
– le alienazioni avvenute nell’esercizio;
– le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio;
– il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio.
In sintesi una parte è finalizzata alla conoscenza del valore contabile con l’indicazione di alcuni elementi:
– costo storico;
– precedenti rivalutazioni;
– precedenti ammortamenti;
– precedenti svalutazioni.
Una seconda parte è invece finalizzata a evidenziare i movimenti che si sono manifestati nel corso dell’esercizio, ossia da:
– acquisizioni;
– spostamenti da una voce all’altra;
– alienazioni avvenute nell’esercizio;
– rivalutazioni effettuate nell’esercizio;
– ammortamenti effettuati nell’esercizio;
– svalutazioni effettuate nell’esercizio.
Le informazioni richieste al punto 2 del primo comma dell’articolo 2427 c.c. sono dunque assai numerose e pertanto si rende necessria la loro esposizione in forma di tabella o di prospetto.
Composizione dei costi pluriennali
L’articolo 2427 del codice civile al punto 3 stabilisce che nella nota integrativa occorre indicare:
-la composizione (qualità e valore);
-le ragioni della loro iscrizione fra le immobilizzazioni immateriali ( e non dunque tra i costi di esercizio);
-e dei criteri di ammortamento adottati,
delle seguenti voci
-costi di impianto e di ampliamento;
-costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
Riduzione di valore delle immobilizzazioni
L’articolo 2427 del codice civile al punto 3bis richide che nella nota integrativa occorre indicare ulteriori informazioni la misura e le motivazioni delle riduzione di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali.
in tal caso occorre fare esplicito riferimento:
– al loro concorso alla futura produzione di risultati economici;
– alla loro prevedibile durata utile;
– al loro valore di mercato, se rilevante.
Si deve inoltre segnalare le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziare la loro influenza sui risultati economici di esercizio.
Variazioni delle altre poste dell’attivo e del passivo
L’articolo 2427 del codice civile al punto 4 stabilisce che la nota integrativa deve indicare le variazioni intervenute nella consistenza delle altre poste dell’attivo e del passivo, evidenziando la formazione e le utilizzazioni delle seguenti voci:
– fondi;
– trattamento di fine rapporto;
– patrimonio netto;
Nell’ipotesi in cui esse siano particolarmente significative, si devono evidenziare nella nota integrativa i motivi che le hanno determinate (Principio contabile OIC n. 12).
Dettaglio voci del conto economico e dello stato patrimoniale
L’articolo 2427 del codice civile al punto 5 stabilisce che la nota integrativa deve indicare l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna:
– la denominazione;
– la sede;
– il capitale;
– l’importo del patrimonio netto;
– l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio;
– la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito.
Al punto 5 la nota integrativa dispone che si devono indicare:
– l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore ai 5 anni;
– l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Al punto 6-bis la nota integrativa dispone che si devono indicare gli effetti, se significativi, delle variazioni che si sono verificate nei cambi valutari in data successiva a quella di chiusura dell’esercizio;
Al punto 6-ter la nota integrativa dispone che si deve indicare l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine, distintamente per ciascuna voce.
Al punto 7 la nota integrativa dispone che si deve indicare la composizione delle seguenti voci:
– ratei e dei risconti, sia attivi che passivi,
– “altri fondi”, qualora il loro ammontare sia apprezzabile,
– “altre riserve”.
Al punto 7-bis la nota integrativa, a seguito della riforma del diritto societario, dispone che si deve indicare:
– l’indicazione analitica delle voci di patrimonio netto;
– la specificazione, mediante apposito prospetto, della loro origine, della possibilità di utilizzazione e distribuibilità;
– l’utilizzazione avvenuta negli esercizi precedenti.
Quest’ultime informazioni, per essere facilmente comprensibili, devono essere predisposte nella forma di prospetto.
Al punto 8 la nota integrativa dispone che si deve indicare, distintamente per ogni voce, l’ammontare degli oneri finanziari eventualmente capitalizzati nell’esercizio.
Al punto 9 la nota integrativa dispone che si devono indicare:
– eventuali impegni non risultanti dallo stato patrimoniale;
– le notizie sulla composizione e sulla natura di tali impegni e dei conti d’ordine, la cui conoscenza sia utile per una migliore valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, con indicazione di quelle relativi ad imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
Al punto 10 la nota integrativa dispone che si deve indicare, se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi (voce A 1) del conto economico) secondo:
– categorie di attività
– aree geografiche
Al punto 11 la nota integrativa dispone che si deve indicare l’ammontare dei proventi da partecipazione, diversi dai dividendi.
Al punto 12 la nota integrativa dispone che si deve indicare la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari. relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche ed altri, al punto 13 la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straodinari”, se sono di importo significativo.
Al punto 14 la nota integrativa prevede la predisposione di un apposito prospetto contenente:
a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione delle imposte differite ed anticipate, specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a ptarimonio netto, le voci esclsue dal computo e le relative motivazioni;
b) l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell’iscrizione, l’ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione.
Altre informazioni integrative
L’articolo 2427 del codice civile al punto 15 stabilisce che la nota integrativa deve indicare il numero medio di dipendenti, ripartito per categoria.
Al punto 16 l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria.
Al punto 17 il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l’esercizio.
Al punto 18 le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.
Al punto 19 il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative.
Al punto 19-bis i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto altri altri creditori.
Al punto 20 il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato ad uno specifio affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447 bis.
Al punto 21 le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti:
• il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti;
• l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio;
• l’ammontare complessivo dei beni al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio.