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Aggiornato il 27 Aprile 2023
I costi di ricerca e sviluppo sono le tipologie di costi che maggiormente danno luogo a serie difficoltà di natura interpretativa. Il Codice civile non ne fornisce il contenuto né una definizione specifica.
La prassi e il principio contabile OIC n. 24 distinguono i costi di ricerca e di sviluppo in costi
– per la ricerca pura o di base
– per la ricerca finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo;
– per lo sviluppo
A titolo di esempio, possono essere inclusi nella voce costi di ricerca e sviluppo
-oneri sostenuti all’interno dell’azienda per attività di progettazione e ricerca (costi del personale dipendente utilizzato per questa attività, materiali, consulenze, spese generali);
-oneri esterni all’azienda per l’attività di progettazione e ricerca
Ammortamento civilistico
L’articolo 2426 comma 1, n.5 dispone che i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale (laddove questo organo sia esistente) e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l’ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.
L’intenzione del legislatore è infatti quello di evitare la capitalizzazione di costi non aventi natura pluriennale, in quanto, in caso contrario, l’azinda otterrebbe un utile fittizio.
I costi di ricerca e sviluppo sono ammortizzati in quote costanti, sulla base di un piano di ammortamento, da controllare ogni anno per verificarne la congruità.
Il legislatore ha posto inoltre una condizione di natura cautelativa: nell’ipotesi in cui si volessero distribuire utili, gli amministratori devono attivare una riserva dagli utili stessi fino a concorrenza dell’importo dei costi di ricerca e di sviluppo che sono stati capitalizzati e che non sono stati ancora ammortizzati.
Ammortamento fiscale
Art. 108 TUIR
Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma on oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo già dedotto.
Nota informativa
Gli amministratori, nella nota informativa, devono fornire dettagliate informazioni su tutte le immobilizzazioni, anche immateriali, indicandone la composizione della voce, le ragioni dell’iscrizione in bilancio e i ripettivi criteri di ammortamento.
Gli amministratori devono inoltre menzionare le attività di ricerca e di sviluppo nella relazione sulla gestione, evidenziando infatti in tale documento le attività di ricerca di di sviluppo attivate o programmate nell’esercizio.
Relazione sulla gestione
Gli amministratori devono inoltre menzionare le attività di ricerca e di sviluppo nella relazione sulla gestione, evidenziando infatti in tale doumento le attività di ricerca di di sviluppo attivate o programmate nell’esercizio.L’art. 2428, secondo comma, punto 1, c) dispone che dalla relazione devono in ogni caso risultare le attività di ricerca e svluppo.