Aggiornato il 27 Novembre 2023
In questa guida spieghiamo come rilevare la liquidazione IVA in partita doppia.
La liquidazione dell’IVA consiste in un calcolo che consente di determinare l’imposta da versare (se prevale l’IVA a debito) o da portare in diminuzione delle liquidazioni dei periodi successivi (se prevale l’IVA a credito). Tale operazione è da effettuarsi con periodicità mensile o trimestrale a seconda del volume d’affari del contribuente; in caso di liquidazione trimestrale l’eventuale debito IVA deve essere versato con una maggiorazione dell’1% a titolo di interesse.
I valori sulla cui base liquidare l’imposta sono ottenibili dal registro delle fatture emesse o dal registro dei corrispettivi (per l’IVA a debito) e dal registro delle fatture d’acquisto (per l’IVA a credito), con riguardo al momento dell’esigibilità dell’imposta; infatti si considerano di competenza dei singoli mesi o trimestri solo le operazioni esigibili nel periodo considerato.
La legge specifica che l’imposta è esigibile al momento della consegna o spedizione delle merci. Ciò significa che in un determinato periodo possono risultare registrate fatture la cui IVA è di competenza del periodo precedente (ad esempio l’IVA risultante da una fattura emessa il 4 ottobre per merci consegnate il 28 settembre è di competenza del mese di settembre); inoltre possono essere di competenza di una data liquidazione IVA operazioni la cui fattura risulta emessa nel mese successivo (ad esempio l’IVA risultante da una fattura emessa il 10 novembre per merci spedite il 20 ottobre è di competenza del mese di ottobre).
Allo stesso modo, il diritto alla detrazione dell’IVA a credito sorge nel momento in cui la stessa diventa esigibile per il venditore, sempre che il compratore sia entrato in possesso della fattura di acquisto.
È dunque indispensabile che, in sede di rilevazione delle fatture sui registri IVA, venga inserita una doppia data: quella di emissione o ricevimento della fattura e quella di consegna o spedizione della merce (solo di quest’ultima si deve tenere conto ai fini della liquidazione dell’imposta). Ciò consente di determinare correttamente gli importi di competenza iscritti nei conti IVA ns/debito (che accoglie in Avere l’IVA a debito nei confronti del Fisco eventualmente rettificata in Dare dall’IVA risultante dalle note di variazione emesse sui clienti per resi, abbuoni o sconti previsti contrattualmente) e IVA ns/credito (che accoglie in Dare l’IVA a credito nei confronti del Fisco eventualmente rettificata in Avere dall’IVA risultante dalle note di variazione ricevute dai fornitori per resi, abbuoni o sconti previsti contrattualmente).
La rilevazione della liquidazione dell’imposta si effettua girando al conto finanziario IVA c/liquidazioni i valori di competenza del periodo considerato iscritti nei conti IVA ns/debito e IVA ns/credito. Il conto IVA c/liquidazioni evidenzia la posizione debitoria o creditoria IVA; il suo saldo indica l’IVA da versare oppure da riportare a credito.
Un’osservazione particolare va fatta a proposito della liquidazione riguardante l’ultimo mese o trimestre dell’esercizio. Tale liquidazione viene materialmente effettuata nell’esercizio successivo; tuttavia al 31/12 è necessario tenerne conto al fine di iscrivere tra i debiti tributari l’IVA ancora da versare. I calcoli, effettuabili solo dopo avere rilevato le fatture da emettere e le fatture da ricevere (allo scopo di tenere conto dell’esigibilità dell’imposta), verranno presentati in sede di scritture di assestamento.
Il versamento periodico dell’imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferisce la liquidazione se la liquidazione è mensile oppure entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello cui si riferisce la liquidazione se la liquidazione è trimestrale, unitamente alle ritenute fiscali alla fonte operate dall’impresa e ai contributi sociali a carico dell’impresa e dei dipendenti.
L’importo del versamento IVA, derivante dalla liquidazione periodica, deve essere arrotondato al centesimo di euro.
Il versamento dell’imposta avviene mediante delega a una banca o alle Poste Italiane. Il pagamento può essere effettuato con denaro contante, contro addebito del c/c aziendale o con altre modalità di pagamento (assegni, carte di credito…).
Risulta essere prevista per le imprese la possibilità di non tenere i registri IVA a condizione che:
-le registrazioni siano effettuate nel libro giornale nei termini previsti dalla disciplina IVA
-su richiesta dell’amministrazione finanziaria siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri stessi
Ne consegue che le annotazioni nei registri contabili previsti dall’articolo 2214 (libro giornale, libro degli inventari, scritture ausiliarie [conti di mastro]) sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nei registri prescritti ai fini IVA.
Qualora l’impresa si avvalga della facoltà descritta occorre modificare i software di contabilità integrata in modo da consentire alla contabilità generale di fornire i dati necessari alle liquidazioni IVA (e di non tenere più i registri). Pertanto i conti riguardanti l’IVA devono necessariamente diventare analitici.
Esempi
-(esempio 1) liquidazione e versamento IVA
Il primo passo consiste nel determinare IVA a credito e IVA a debito, per poi girare tali valori nel conto IVA c/liquidazioni. Infine, si effettua il versamento utilizzando la modalità prescelta:
IVA ns/debito |
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15.000 |
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IVA ns/credito |
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10.000 |
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IVA c/liquidazioni |
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10.000 |
15.000 |
Banca c/c |
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5.000 |
Entro il 27 dicembre l’impresa deve effettuare il versamento di un acconto sull’IVA di dicembre o dell’ultimo trimestre, di cui si terrà conto successivamente in sede di liquidazione. L’importo si determina secondo uno dei seguenti metodi:
-metodo storico il versamento è calcolato nella misura dell’88% dell’imposta relativa al corrispondente periodo dell’anno precedente
-metodo previsionale il versamento è calcolato nella misura dell’88% dell’imposta prevista per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre
-metodo delle operazioni effettuate il versamento del 100% è calcolato tenendo conto dell’IVA dovuta sulla base dei dati relativi alle operazioni effettuate dall’1 al 20 dicembre in caso di liquidazione mensile o dall’1 ottobre al 20 dicembre in caso di liquidazione trimestrale
La variazione finanziaria passiva nel conto Banca misurerà una variazione finanziaria attiva nel conto IVA c/acconto.