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Aggiornato il 26 Aprile 2023
Il patrimonio di costituzione è il patrimonio netto esistente alla nascita dell’azienda, i cui elementi sono rappresentati dagli apporti effettuati dal proprietario (in caso di azienda individuale) o dai soci (in caso di azienda collettiva).
Gli apporti possono riguardare
-denaro, assegni bancari o circolari, disponibilità liquide fatte affluire sul c/c intestato all’azienda, valori bollati (marche da bollo, francobolli…) e altri valori.
-beni in natura:
apporti in natura disgiunti (beni tra loro non legati da vincoli di complementarietà economica, la cui funzionalità e il cui valore sono autonomi e autonomamente determinabili)
apporti in natura congiunti (conferimenti o acquisti di aziende già funzionanti o di rami aziendali, vale a dire di beni legati da rapporti di funzionalità e complementarietà, il cui utilizzo e la cui valutazione non possono prescindere dagli altri beni). Un’azienda già funzionante costituisce un complesso economico che dispone di un nome già noto sul mercato, di un’organizzazione già collaudata, di personale già addestrato ed esperto, di una clientela reale e potenziale, di rapporti commerciali già avviati con i fornitori e di altri vantaggi acquisiti, che sommati prendono il nome di avviamento. È altresì possibile che l’avviamento sia negativo, qualora le qualità che ne fanno parte siano negative per l’impresa in oggetto. L’avviamento, o meglio il suo valore, aumenta o diminuisce il valore complessivo dell’azienda rispetto a un’azienda identica ma di nuova costituzione, così come il valore complessivo dei beni che costituiscono l’azienda rispetto alla somma dei valori degli stessi beni singolarmente considerati
La costituzione di un’impresa comporta la redazione dell’inventario di costituzione e la valutazione degli elementi apportati. La valutazione di un bene sintetizza le caratteristiche qualitative e quantitative del bene stesso in un’espressione monetaria. È inoltre un processo soggettivo, poichè tempo, luogo, scopo e soggetto che effettua la valutazione influiscono sul valore attribuito al bene.
Nel redigere l’inventario di costituzione si applicano generalmente
-il criterio del valore nominale al denaro, ai fondi in c/c bancario o postale e ai debiti accollati all’azienda
-il criterio del presunto valore di realizzo ai crediti ceduti all’azienda
-il criterio del costo di riproduzione o di riacquisto alle merci, agli automezzi, ai fabbricati, ai terreni, agli impianti apportati…
-il criterio della capitalizzazione del reddito a un complesso aziendale funzionante. Tale criterio è applicato anche per la valutazione delle rendite, di cui si calcola il valore attuale
L’inventario di costituzione mette in evidenza il patrimonio di costituzione, ossia l’insieme di beni e di elementi materiali e immateriali di cui dispone l’azienda all’inizio della propria attività. La determinazione del patrimonio di costituzione è:
-obbligatoria (il patrimonio netto deve essere annotato nel libro degli inventari, di cui rappresenta la scrittura iniziale)
-necessaria (rappresenta il dato di riferimento per calcolare l’utile o la perdita del primo anno di gestione)
-significativa (evidenzia ai terzi il capitale proprio dell’azienda)
Dopo la redazione dell’inventario di costituzione, si avvia la tenuta della contabilità generale provvedendo a
-la scelta degli strumenti, dei supporti, delle procedure, delle risorse da adibire a questo aspetto dell’attività amministrativa
-la numerazione progressiva delle pagine del libro giornale e del libro degli inventari prima della messa in uso
-la predisposizione del piano dei conti
-l’intestazione dei conti di mastro e degli eventuali sottoconti
Gli apporti di disponibilità liquide
Apporto di denaro contante per 5.000
Denaro in cassa |
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5.000 |
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Patrimonio netto |
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5.000 |
(nel caso di un apporto diretto di denaro in un c/c bancario o postale, cambia solo il conto finanziario utilizzato [Banca c/c oppure C/c postali al posto di Denaro in cassa])
Apporto di assegni per 5.000 + versamento degli assegni su c/c bancario
Assegni |
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5.000 |
5.000 |
Patrimonio netto |
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5.000 |
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Banca c/c |
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5.000 |
Gli apporti in natura disgiunti
Apporto di un automezzo per 10.000 e di un fabbricato per 50.000
Fabbricati |
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50.000 |
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Automezzi |
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10.000 |
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Patrimonio netto |
|
|
60.000 |
Gli apporti in natura congiunti
Sia l’apporto di un’azienda da parte di un socio o del titolare che l’acquisto di un’azienda da terzi sono considerati apporti in natura congiunti. Consideriamo il caso dell’acquisto di un’azienda: dando per scontata la presenza dei fondi necessari all’acquisto (perchè apportati secondo una o più delle modalità viste in precedenza), l’operazione consisterà nell’annotare l’apporto delle attività e delle passività trasferite dal venditore al compratore, il prezzo di vendita, il pagamento del prezzo concordato e altre operazioni eventuali (come ad esempio il giro delle merci trasferite al compratore da un conto economico acceso ai costi sospesi a un conto economico d’esercizio).
annotazione di passività e attività e del prezzo di vendita (il valore dell’avviamento si ottiene in questo modo: [prezzo di vendita – attività + passività])
Fabbricati |
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99.000 |
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Impianti e macchinari |
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19.500 |
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Arredamento |
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8.250 |
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Merci |
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20.900 |
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Avviamento |
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19.200 |
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Crediti v/clienti |
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27.500 |
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Debiti v/fornitori |
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11.750 |
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Cambiali passive |
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6.600 |
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Clienti c/cessione |
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176.000 |
registrazione del pagamento
Banca c/c |
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176.000 |
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Clienti c/cessione |
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176.000 |
giro delle merci
Merci |
|
20.900 |
|
Merci c/apporti |
|
20.900 |