Indice
Aggiornato il 23 Aprile 2023
In questa guida spieghiamo cosa sono i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.
Costituzione di una società
Quando si costituisce una società, il capitale sociale viene prima di tutto sottoscritto dai soci e successivamente versato. Tuttavia la fase del versamento non avviene sempre contestualmente alla sottoscrizione e pertanto si formano dei crediti che la società stessa ha nei confronti dei soci per la parte del capitale sociale sottoscritta ma non ancora versata.
L’art. 2342, comma 2 del Codice Civile stabilisce che “alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.”
Il credito che vanta la società nei confronti dei soci per i versamenti del capitale sociale va a costituire una macro-classe nello schema di bilancio, rappresentando in pratica una rettifica del capitale sociale stesso indicato nella sezione opposta dello Stato Patrimoniale.
Esempio
I soci della società ALFA hanno sottoscritto il capitale sociale per un valore nominale di 10.000 con conferimenti previsti in denaro. I soci stessi, come richiesto dall’art. 2342 del Codice Civile hanno versato l’importo minimo, ossia il 25% dei conferimenti.
La società vanta pertanto un credito nei confronti dei soci per versamenti ancora dovuti di 7.500.
Aumento di capitale
L’art. 2438 del Codice Civile stabilisce che un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate, il successivo articolo 2439 stabilisce che i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all’atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un sovrapprezzo, questo deve essere interamente versato all’atto della sottoscrizione.
Richiamo dei decimi
Nell’ipotesi in cui gli amministratori provvedano a richiamare i decimi sottoscritti ma non ancora versati, occorre l’attivazione in contabilità del conto Crediti v/soci per decimi richiamati o Azionisti c/decimi richiamati e successivamente procedere alla movimentazione del credito con l’avvenuto versamento dei crediti richiamati.
Gli amministratori della società possono fissare un termine entro il quale i soci debbano procedere al versamento dei decimi richiamati e il legislatore ha previsto l’obbligo di mettere in evidenza l’ammontare richiamato del credito.
Il Codice Civile prescrive di indicare separatamente nello schema di bilancio la parte del credito già richiamata (art. 2424).
Nell’ipotesi in cui il socio non adempia per vari motivi al termine fissato dagli amministratori, quest’ultimi possono attivare un’azione esecutiva oppure il procedimento previsto dall’art. 2344 del Codice Civile.
Art. 2344 Codice Civile – Mancato pagamento delle quote
Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l’esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti.
Nella nota integrativa gli amministratori dovranno fornire un’adeguata informazione in merito ai decimi richiamati per i quali i soci si sono resi inadempienti, specialmente nell’ipotesi in cui gli importi siano significativi.