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Aggiornato il 2 Ottobre 2026
Il certificato di non opposizione avverso atti societari è un documento rilasciato dal Tribunale che serve ad attestare, a seguito delle verifiche effettuate dalla cancelleria, che non risultano opposizioni relative a una determinata deliberazione o operazione societaria. Viene richiesto soprattutto nell’ambito di fusioni, scissioni, riduzioni volontarie del capitale, revoche dello stato di liquidazione e altre operazioni per le quali la legge riconosce a creditori o altri soggetti un periodo entro cui proporre opposizione o reclamo.
La procedura può sembrare semplice: si attende la scadenza del termine, si presenta una domanda e si ritira il certificato. In pratica occorre prestare attenzione a diversi aspetti. Bisogna individuare il Tribunale competente, calcolare correttamente il termine previsto per quello specifico atto, utilizzare la modulistica richiesta dall’ufficio, allegare la visura camerale e gli altri documenti necessari e assolvere gli eventuali diritti e imposte di bollo secondo le modalità previste dalla cancelleria. Le prassi non sono completamente uniformi tra i Tribunali. Alcuni accettano richieste trasmesse secondo modalità telematiche o tramite posta elettronica, altri prevedono il deposito allo sportello; inoltre, per determinate società, la competenza può essere concentrata presso la sezione specializzata in materia di impresa. Per questo la procedura va sempre verificata sul sito istituzionale del Tribunale competente prima del deposito. Vediamo come orientarsi e quali controlli effettuare.
Che cos’è il certificato di non opposizione in materia societaria
Il certificato di non opposizione, come spiegato nel dettaglio su Formulari.net, attesta il risultato di una verifica effettuata dalla cancelleria relativamente alla presenza di procedimenti di opposizione contro uno specifico atto societario.
La necessità nasce dal fatto che alcune operazioni non possono essere eseguite immediatamente dopo l’iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese. Il Codice civile attribuisce infatti ai creditori, e in alcune fattispecie ad altri soggetti interessati, un periodo entro il quale possono rivolgersi al Tribunale per contestare l’operazione secondo le regole previste per il caso concreto.
Terminato tale periodo senza opposizioni, può essere necessario documentare questa circostanza per procedere con gli adempimenti successivi. È qui che entra in gioco il certificato.
Non bisogna però considerarlo un’autorizzazione del Tribunale alla società. La cancelleria non valuta l’opportunità economica dell’operazione e non approva la deliberazione. Certifica, nei limiti delle verifiche di propria competenza, che non risulta presentata l’opposizione alla quale si riferisce la richiesta.
Per quali atti societari può essere richiesto
Le pagine informative dei Tribunali utilizzano spesso la denominazione generale di certificato di non opposizione in materia societaria, ma gli atti interessati possono essere diversi.
Tra i casi più comuni rientrano le deliberazioni di fusione e di scissione, le riduzioni volontarie del capitale sociale e la revoca dello stato di liquidazione. Alcuni uffici comprendono tra i propri certificati societari anche trasformazioni, bilanci finali di liquidazione, esclusioni di soci e altre operazioni.
Non tutte queste fattispecie hanno però la stessa disciplina. Cambia il soggetto legittimato a contestare l’atto, cambia il termine e può cambiare anche l’ufficio competente. Per esempio, il termine relativo a una riduzione volontaria del capitale non coincide con quello normalmente previsto per una fusione.
Prima di chiedere il certificato bisogna quindi identificare esattamente l’atto interessato. Scrivere genericamente “delibera societaria” può non essere sufficiente, soprattutto quando la cancelleria deve individuare il periodo e i registri nei quali verificare l’eventuale iscrizione di un procedimento.
Certificato di non opposizione alla fusione
La fusione è uno dei casi nei quali il certificato viene richiesto più frequentemente. L’articolo 2503 del Codice civile prevede, come regola generale, che la fusione possa essere attuata dopo sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni previste per la decisione di fusione, salvo le ipotesi in cui la legge consente di procedere prima.
Nel periodo previsto i creditori anteriori all’iscrizione, alle condizioni stabilite dalla norma, possono proporre opposizione.
Esiste però una disciplina abbreviata per le fusioni alle quali non partecipano società con capitale rappresentato da azioni e società cooperative per azioni. In tali situazioni l’articolo 2505-quater riduce alla metà, tra gli altri, il termine previsto dall’articolo 2503. Il termine può quindi essere di trenta giorni quando ricorrono effettivamente i presupposti della norma.
Non è corretto applicare automaticamente i trenta giorni a qualsiasi Srl senza verificare quali società partecipino all’intera operazione. Se anche una delle società coinvolte rientra nelle categorie escluse dalla procedura abbreviata, la valutazione deve essere effettuata alla luce della disciplina ordinaria.
Certificato di non opposizione alla scissione
Per la scissione societaria si applicano, attraverso il rinvio contenuto nella disciplina della scissione, diverse disposizioni previste per la fusione, compresa la tutela dei creditori attraverso l’opposizione.
Anche in questo caso diventa quindi essenziale verificare la data delle iscrizioni nel Registro delle Imprese e il tipo di società coinvolte.
La visura camerale è particolarmente importante perché consente alla cancelleria di individuare l’operazione e la relativa pubblicità. Per operazioni che coinvolgono più società può essere necessario produrre documentazione relativa a tutte le società interessate secondo le indicazioni dell’ufficio.
Se l’operazione è complessa o transfrontaliera, non conviene ricavare autonomamente il termine da una guida generale. Il notaio incaricato dell’atto è normalmente il professionista più adatto a verificare quali condizioni debbano essere soddisfatte prima della stipula dell’atto di scissione.
Riduzione volontaria del capitale sociale
La riduzione volontaria o reale del capitale presenta termini diversi rispetto alla fusione. Per le società per azioni l’articolo 2445 del Codice civile stabilisce che la deliberazione possa essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dalla sua iscrizione nel Registro delle Imprese, purché entro tale termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.
Una regola analoga è prevista per la riduzione volontaria del capitale delle società a responsabilità limitata dall’articolo 2482 del Codice civile, che prevede anch’esso un termine di novanta giorni.
È importante precisare che questo regime riguarda la riduzione volontaria disciplinata da tali norme. Una riduzione dovuta a perdite segue regole differenti e non va automaticamente assimilata alla riduzione mediante rimborso ai soci o liberazione dai versamenti ancora dovuti.
Se nella pratica compare semplicemente la dicitura “riduzione del capitale”, bisogna quindi verificare quale sia la causa e quale norma sia stata applicata nella deliberazione.
Revoca dello stato di liquidazione
Anche la revoca dello stato di liquidazione può richiedere l’attesa di un periodo destinato alla tutela dei creditori. L’articolo 2487-ter del Codice civile prevede che la revoca abbia effetto dopo sessanta giorni dall’iscrizione della relativa deliberazione nel Registro delle Imprese, salvo le eccezioni previste dalla norma.
I creditori anteriori all’iscrizione possono fare opposizione entro tale termine.
Quando il termine è decorso senza opposizioni, può quindi rendersi necessario ottenere il relativo certificato per completare gli adempimenti necessari alla ripresa dell’attività della società.
Trasformazione societaria e opposizione dei creditori
Non qualsiasi trasformazione societaria prevede lo stesso periodo di opposizione. Un riferimento importante è l’articolo 2500-novies del Codice civile, relativo alla trasformazione eterogenea.
La norma prevede che la trasformazione eterogenea abbia effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari richiesti, salvo il consenso dei creditori o il pagamento di quelli che non abbiano dato il consenso. Entro il medesimo termine i creditori possono proporre opposizione.
È quindi sbagliato pensare che ogni trasformazione richieda necessariamente lo stesso certificato. Bisogna individuare la fattispecie concreta e verificare se l’operazione rientri nella disciplina che attribuisce ai creditori il diritto di opposizione.
Bilancio finale di liquidazione: attenzione alla differenza
Alcuni Tribunali comprendono tra i certificati societari anche quello riferito al bilancio finale di liquidazione. In questo caso, però, la disciplina non coincide con quella dell’opposizione dei creditori a fusione o riduzione del capitale.
Per le società di capitali l’articolo 2492 del Codice civile prevede che, nei novanta giorni successivi all’iscrizione dell’avvenuto deposito del bilancio finale, ogni socio possa proporre reclamo davanti al Tribunale in contraddittorio con i liquidatori.
Si tratta quindi tecnicamente di un reclamo dei soci al bilancio finale e non della medesima opposizione dei creditori prevista per altre operazioni.
Le cancellerie possono comunque utilizzare una modulistica generale per le certificazioni societarie di mancata opposizione o mancato reclamo. Per questo è importante selezionare nel modulo la fattispecie corretta e non utilizzare indistintamente la terminologia di un’altra operazione.
Quando può essere presentata la richiesta
Il certificato va normalmente richiesto quando è decorso il termine previsto per proporre l’opposizione relativa all’atto interessato. Presentare la domanda troppo presto può comportare il mancato rilascio oppure la necessità di attendere comunque la scadenza.
Il termine deve essere calcolato a partire dall’evento indicato dalla specifica norma, spesso collegato all’iscrizione della deliberazione o agli adempimenti pubblicitari nel Registro delle Imprese.
Non bisogna quindi partire automaticamente dalla data in cui l’assemblea ha approvato l’operazione. Una deliberazione potrebbe essere stata iscritta nel Registro delle Imprese alcuni giorni dopo e il termine legale potrebbe decorrere proprio dall’iscrizione.
Per fusioni che coinvolgono più società bisogna prestare particolare attenzione al riferimento previsto dall’articolo 2503, che fa decorrere il termine dall’ultima delle iscrizioni indicate dalla norma.
Come calcolare correttamente il termine
Il calcolo dei termini è uno dei punti nei quali si commettono più facilmente errori. Prima di presentare la richiesta bisogna individuare la norma applicabile, la data dell’adempimento pubblicitario e la durata del termine.
Inoltre possono assumere rilievo le regole sulla sospensione feriale dei termini processuali. Alcuni Tribunali, nelle proprie schede dedicate ai certificati relativi a fusione, scissione e riduzione del capitale, richiamano espressamente la sospensione nel periodo feriale.
Non è prudente, però, estendere automaticamente una singola indicazione amministrativa a qualsiasi fattispecie societaria. Se il termine interessa il mese di agosto oppure esistono particolarità nella procedura, conviene verificare le istruzioni del Tribunale competente e confrontarsi con il notaio o con un professionista.
Anticipare di un solo giorno la richiesta può creare problemi soprattutto quando il certificato serve per stipulare immediatamente un atto notarile successivo.
Qual è il Tribunale competente
Individuare l’ufficio competente non significa semplicemente cercare il Tribunale geograficamente più vicino alla sede della società.
Le controversie societarie possono rientrare nelle competenze delle sezioni specializzate in materia di impresa e queste sezioni hanno una competenza territoriale più ampia rispetto al normale circondario di un Tribunale. Alcuni uffici giudiziari precisano espressamente che, per determinate società o materie, il certificato deve essere richiesto al Tribunale sede della competente sezione specializzata.
Può quindi accadere che una società con sede in una determinata provincia debba rivolgersi, per uno specifico certificato societario, al Tribunale di un’altra città.
Prima di predisporre marche, pagamenti e documenti, cerca sul sito del Tribunale la sezione dedicata a “certificato di non opposizione”, “certificati societari” oppure “certificati civili”. Se il sito indica che la materia è attribuita a un altro Tribunale, bisogna seguire quell’indicazione.
Quale cancelleria rilascia il certificato
Anche l’organizzazione interna cambia da Tribunale a Tribunale. Il servizio può fare capo al ruolo generale civile, all’ufficio certificati, alla cancelleria civile oppure alla sezione specializzata in materia di impresa.
Per questo inviare semplicemente una PEC all’indirizzo generale del Tribunale non garantisce che la pratica venga gestita con la modalità corretta.
La pagina istituzionale normalmente indica ufficio, giorni di apertura, modalità di deposito ed eventuale indirizzo di posta elettronica utilizzabile dai professionisti.
Se le informazioni online non sono aggiornate o risultano poco chiare, è utile contattare preventivamente la cancelleria. Questa verifica evita soprattutto di effettuare pagamenti non corretti o utilizzare moduli appartenenti a un altro Tribunale.
Chi può chiedere il certificato
Le prassi pubblicate dai Tribunali non sono perfettamente identiche. In molti uffici la richiesta viene presentata dal legale rappresentante della società oppure dal notaio incaricato di predisporre l’atto successivo.
Può essere ammesso anche il deposito materiale da parte di un delegato, per esempio un collaboratore dello studio notarile o una persona delegata dal rappresentante della società. In queste situazioni vengono normalmente richiesti la delega e il documento di identità del soggetto interessato.
Alcuni Tribunali utilizzano formulazioni più ampie e indicano semplicemente il soggetto interessato tra coloro che possono richiedere il certificato.
È quindi opportuno leggere le istruzioni del singolo ufficio anziché presumere che chiunque possa depositare direttamente l’istanza.
Quali dati inserire nella domanda
L’istanza deve permettere alla cancelleria di identificare senza ambiguità società e deliberazione.
È normalmente necessario indicare denominazione sociale, sede, codice fiscale o partita IVA e Registro delle Imprese nel quale la società è iscritta. Va poi specificato il tipo di atto per il quale si chiede l’attestazione, per esempio fusione, scissione, riduzione di capitale o revoca della liquidazione.
Devono essere riportate la data della deliberazione e, quando richiesto, la data della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.
Il richiedente deve inoltre indicare la propria identità e la qualità nella quale presenta la richiesta, come legale rappresentante, notaio, procuratore o delegato.
Alcuni moduli contengono anche una dichiarazione con la quale il richiedente attesta che i termini di legge sono scaduti e che non gli è stata notificata alcuna opposizione.
La visura camerale è uno dei documenti principali
Tra i documenti richiesti con maggiore frequenza compare la visura della società. Alcuni Tribunali richiedono specificamente una visura storica, altri indicano una visura aggiornata o ordinaria.
La visura permette di identificare la società e verificare le iscrizioni relative alla deliberazione.
Per questo non è opportuno utilizzare una visura molto vecchia recuperata da una precedente pratica. Se il certificato riguarda un atto appena iscritto, occorre un documento dal quale l’iscrizione risulti effettivamente.
Quando il sito del Tribunale richiede espressamente la visura storica, bisogna rispettare tale indicazione.
Copia della deliberazione societaria
Alcuni uffici richiedono, oltre alla visura, anche una copia della deliberazione o della documentazione relativa all’operazione.
Per fusioni e scissioni può essere richiesta, per esempio, copia della delibera di approvazione del progetto. In altre cancellerie la documentazione necessaria può essere diversa.
Non conviene predisporre una serie standard di allegati e utilizzarla in tutti i Tribunali. La modulistica dell’ufficio competente rimane il riferimento pratico.
Se il certificato serve nell’ambito di un atto notarile, lo studio notarile conosce generalmente la documentazione da produrre e può occuparsi direttamente della richiesta.
Documento di identità e delega
Quando l’istanza viene presentata dal legale rappresentante, può essere richiesta una copia del suo documento di identità.
Se il deposito viene effettuato materialmente da un’altra persona, è frequente la richiesta di una delega accompagnata dal documento del delegante. Alcuni moduli hanno già uno spazio dedicato alla delega, mentre altri richiedono un documento separato.
Se la richiesta è firmata digitalmente o trasmessa da un professionista attraverso un canale specifico, la procedura può cambiare.
Anche in questo caso non esiste una regola operativa identica per tutti gli uffici, quindi è meglio controllare prima di presentarsi allo sportello.
Bolli e diritti di certificazione
Il rilascio del certificato è normalmente soggetto agli oneri previsti per la richiesta e per la certificazione, salvo che ricorra una specifica esenzione.
Le schede pubblicate dai Tribunali indicano spesso l’imposta di bollo sia sulla richiesta sia sul certificato, oltre ai diritti di certificazione. Tuttavia importi, modalità di pagamento e sistemi utilizzabili devono essere controllati sulla pagina aggiornata dell’ufficio.
In diversi Tribunali i pagamenti relativi alle spese di giustizia devono essere eseguiti telematicamente attraverso i sistemi previsti dal Ministero, mentre vecchi modelli ancora reperibili online possono riportare istruzioni non più utilizzabili.
Per questo non è prudente acquistare preventivamente tutte le marche sulla base di un fac simile trovato in rete. Prima verifica le istruzioni correnti del Tribunale al quale presenterai concretamente la domanda.
Come presentare la domanda
Le modalità possono essere molto diverse. Alcuni Tribunali ricevono l’istanza presso uno sportello della cancelleria civile; altri consentono a determinate categorie di utenti di inviarla tramite posta elettronica secondo istruzioni specifiche.
In alcune sedi è necessario fissare preventivamente un appuntamento. In altre è possibile presentarsi durante gli orari di apertura.
Non bisogna confondere inoltre l’indirizzo PEC amministrativo generale del Tribunale con il canale previsto per il deposito di una richiesta relativa a un servizio giudiziario. Utilizzare una PEC sbagliata può comportare ritardi o rendere necessario un nuovo invio.
La soluzione corretta è utilizzare esclusivamente il canale indicato nella scheda ufficiale dedicata al certificato societario.
Quanto tempo occorre per ottenere il certificato
Il certificato non viene necessariamente consegnato nel momento stesso in cui viene depositata la domanda. La cancelleria deve effettuare le verifiche necessarie prima del rilascio.
I tempi pubblicati dai Tribunali sono differenti. Alcuni uffici indicano pochi giorni, altri avvertono che il rilascio può richiedere più tempo.
Se il certificato è necessario per un atto notarile fissato in una data precisa, è quindi consigliabile non presentare la domanda all’ultimo momento una volta scaduto il termine di opposizione.
Bisogna naturalmente attendere il decorso completo del termine previsto dalla legge, ma subito dopo è utile attivare la richiesta tenendo conto dei tempi tecnici della cancelleria.
Cosa verifica la cancelleria
Lo scopo della richiesta è verificare se presso il Tribunale risulti un procedimento di opposizione riferibile all’operazione indicata.
La certificazione fotografa ciò che risulta dalle verifiche effettuate dall’ufficio al momento rilevante. Alcuni Tribunali precisano espressamente nelle proprie istruzioni che il certificato può essere aggiornato alla situazione di alcuni giorni precedenti, proprio per i tempi tecnici necessari all’iscrizione e alla ricerca.
Il richiedente deve quindi fornire dati precisi. Una data errata della deliberazione, una denominazione sociale incompleta o una visura che non mostra l’iscrizione possono complicare la ricerca.
Cosa succede se è stata proposta opposizione
Se entro il termine previsto un creditore propone effettivamente opposizione, non si può utilizzare il normale certificato di mancata opposizione come se nulla fosse accaduto.
Si apre invece un procedimento giudiziario nel quale il Tribunale deve valutare la contestazione secondo la disciplina applicabile all’operazione.
Per diverse fattispecie il Codice civile consente al Tribunale di autorizzare comunque l’esecuzione quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure quando la società presti una garanzia adeguata.
Si tratta però di un vero procedimento giudiziario e non di una questione che può essere risolta presentando una diversa domanda alla cancelleria. In presenza di opposizione è opportuno rivolgersi immediatamente al notaio e a un avvocato esperto in diritto societario.
Il certificato può essere richiesto prima della scadenza?
In linea generale la finalità del certificato presuppone che il termine per proporre opposizione sia già terminato. Prima della scadenza non sarebbe infatti possibile attestare definitivamente la mancata opposizione per l’intero periodo riconosciuto dalla legge.
Esistono tuttavia operazioni societarie che possono essere eseguite prima della scadenza quando ricorrono specifiche condizioni previste dal Codice civile, per esempio consenso dei creditori interessati, pagamento o altri meccanismi di tutela.
In tali casi non bisogna confondere la possibilità legale di procedere anticipatamente con la normale richiesta del certificato di mancata opposizione dopo la scadenza.
È il professionista che cura l’operazione a dover verificare quali documenti siano necessari per dimostrare la ricorrenza dell’eccezione prevista dalla legge.
Il certificato e le pubbliche amministrazioni
Un’altra attenzione riguarda l’utilizzo del certificato nei rapporti con la pubblica amministrazione. La normativa in materia di documentazione amministrativa stabilisce il principio secondo cui i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni relativi a stati, qualità personali e fatti sono utilizzabili nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi trovano applicazione le regole sulle dichiarazioni sostitutive e sull’acquisizione d’ufficio.
Anche diversi Tribunali richiamano espressamente questa limitazione nelle pagine dedicate al certificato societario.
Prima di richiederlo è quindi utile sapere a chi dovrà essere consegnato. Se il destinatario è una pubblica amministrazione, bisogna verificare quale forma documentale sia effettivamente richiesta e consentita.
Un esempio pratico di richiesta
Immaginiamo una società che abbia deliberato una fusione. Dopo la decisione, l’atto viene regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese. Il notaio verifica quale termine di opposizione si applichi all’operazione sulla base delle società partecipanti.
Trascorso interamente il termine, il rappresentante della società o il notaio individua il Tribunale competente. Prima di presentare la richiesta scarica dal sito dell’ufficio il modello aggiornato e controlla le modalità di pagamento.
Nell’istanza vengono riportati i dati della società, la natura dell’operazione, la data della deliberazione e quella rilevante dell’iscrizione. Viene allegata la visura camerale richiesta e l’eventuale ulteriore documentazione indicata dalla cancelleria.
Dopo le verifiche, se non risultano opposizioni, l’ufficio rilascia il certificato che potrà essere utilizzato per gli adempimenti successivi previsti dall’operazione.
Errori comuni nella richiesta del certificato
Uno degli errori più frequenti è utilizzare il termine previsto per una fusione quando la pratica riguarda invece una riduzione volontaria del capitale. Le due operazioni hanno discipline differenti e il certificato non può essere richiesto semplicemente contando sempre sessanta giorni.
Un altro errore consiste nel calcolare il periodo dalla data della delibera anziché dall’iscrizione o dall’adempimento pubblicitario indicato dalla norma applicabile.
È poi facile sbagliare Tribunale, soprattutto quando la materia societaria è attribuita a una sezione specializzata con competenza territoriale più ampia.
Anche l’utilizzo di vecchi moduli può creare problemi. Un fac simile scaricato anni prima può contenere importi, indirizzi o modalità di pagamento ormai superati.
Infine, non bisogna presentare una visura dalla quale non risulti ancora l’atto oggetto della richiesta. La documentazione camerale deve consentire all’ufficio di identificare correttamente l’operazione.
Cosa controllare prima di depositare l’istanza
Prima del deposito conviene fare una verifica finale molto semplice. Controlla che la denominazione della società sia riportata esattamente come risulta dal Registro delle Imprese, insieme a codice fiscale e sede.
Verifica che il tipo di operazione sia indicato correttamente e che le date corrispondano a quelle risultanti dalla documentazione camerale.
Accertati quindi che il termine previsto dalla norma sia completamente decorso e che sia stato considerato qualsiasi elemento rilevante per il suo calcolo.
Controlla infine di aver utilizzato il modulo del Tribunale competente, di avere tutti gli allegati richiesti e di avere effettuato pagamenti e bolli con la modalità attualmente accettata dall’ufficio.
Quando è opportuno affidare la richiesta al notaio
Nelle operazioni straordinarie più importanti il certificato viene spesso richiesto nell’ambito di una pratica già gestita da un notaio. In questi casi può essere poco utile che l’amministratore proceda autonomamente senza coordinarsi con lo studio notarile.
Il notaio conosce la sequenza degli adempimenti, può verificare la decorrenza dei termini e sa quale documentazione sarà necessaria per la stipula dell’atto successivo.
La collaborazione diventa particolarmente importante in fusioni, scissioni, trasformazioni eterogenee e revoche della liquidazione, nelle quali il certificato rappresenta soltanto un passaggio di una procedura molto più articolata.
Per operazioni dubbie o contestate può essere necessario anche l’intervento di un avvocato specializzato in diritto societario.
Conclusioni
Per richiedere il certificato di non opposizione avverso atti societari bisogna innanzitutto individuare l’operazione esatta e il relativo termine previsto dalla legge. Fusione, scissione, riduzione del capitale, revoca della liquidazione e bilancio finale non seguono necessariamente la stessa disciplina e non è quindi corretto utilizzare un unico termine standard per ogni pratica.
Una volta decorso il periodo applicabile, verifica sul sito istituzionale quale Tribunale e quale cancelleria siano competenti, soprattutto se la materia rientra nella sezione specializzata in materia di impresa. Scarica il modulo aggiornato, prepara la visura camerale e gli altri allegati richiesti e controlla modalità di pagamento e presentazione direttamente nelle istruzioni dell’ufficio. Se il certificato è collegato a una fusione, scissione o altra operazione straordinaria seguita da un notaio, il passo più sicuro è coordinare con lui la richiesta prima del deposito: un errore nel calcolo del termine o nell’individuazione del Tribunale può ritardare l’intera operazione societaria.